| Testo |
1. Il presente regolamento si applica ai seguenti soggetti nello svolgimento della propria attività professionale in forma individuale, associata o societaria; a) ai soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti, nel registro dei revisori contabili, nell'albo dei ragionieri e dei periti commerciali e nell'albo dei consulenti del lavoro; b) ai notai e agli avvocati quando, in nome o per conto di propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti: 1) il trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o attività economiche; 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni; 3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli; 4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società; 5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe.
2. Il presente regolamento, fatta eccezione per gli articoli 10 e 11, si applica altresì alle società di revisione iscritte nell’albo speciale previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, alle quali si estendono tutte le disposizioni previste di seguito per i liberi professionisti.
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