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D.Lgs del 20/02/2004 n. 56 e Decreto
del 03/02/2006 N.141
La normativa relativa all'antiriciclaggio (D.Lgs del 20/02/2004 n. 56 e Decreto
del 03/02/2006 N.141)prevede, tra l'altro, che i dottori commercialisti, i revisori
contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, regionieri e periti commerciali, avvocati, notai che foniscono prestazioni professionali aventi ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore superiore a € 12.500 sono tenuti alla tenuti dall'arcivio unico informatico antiriciclaggio, nel quale registrare le anagrafiche dei clienti e dei soggetti nei confroni dei quali effettuano le prestazioni previste dalla legge anriticiclaggio.
La normativa relativa all'antiriciclaggio (D.Lgs del 20/02/2004 n. 56 e Decreto
del 03/02/2006 N.141)prevede, tra l'altro, che operatori che si occupano di recupero di crediti per conto terzi, custodia e trasposto di denaro contante, di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, trasposrto di denaro contante e di titoli o valori senza l'impiego di guardie particolari giurate, agenizia di affari in mediazione immobiliare, commercio di cose antiche, esercizio di case d'asta o gallerie d'arte, attività di commercio, comprese l'esportazione e limportazione di oro per finalità industriali o di investimento, fabbicazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oggetti preziosi, gestione di case da gioco, fabbricazione di oggetti presiosi da parte di imprese artigiane, mediazione creditizia, agenzia di attività finanziaria che forniscono prestazioni prfessionali avente ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore superiore a € 12.500 sono tenuti alla istituzione dell'Archivio Unico Informatico antiriciclaggio, nel quale registrare la anagrafiche dei soggetti che a vario titolo intervengono nelle operazioni censite (vedi normativa).
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